Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo per l'ulteriore proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1958, adottato a Londra il 1 novembre 1965.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 del Protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 800.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.