Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale e scambio di Note fra Repubblica italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Citta' del Messico il 15 settembre 1949.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente al paragrafo 13 dell'Accordo commerciale.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.