Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia, con Allegato, fatto ad Ankara il 30 marzo 2006.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Autorizzazione alla ratifica).
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(Ordine di esecuzione).
Comma 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
(Copertura finanziaria).
Comma 2
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 10.400 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
(Entrata in vigore).
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.