Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 10 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.