Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 54 della convenzione.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.