Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra, con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, con annessi scambi di Note, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 27 dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge graveranno sui fondi stanziati nel capitolo n. 306 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti per gli esercizi successivi.