LEGGE

Legge 916/1955 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: 1) Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2) Convenzione internazionale concernente il

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: 1) Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952; 2) Convenzione internazionale concernente il

Numero 916 Anno 1955 GU 24.10.1955 Codice 055U0916

urn:nir:stato:legge:1955-06-28;916

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:

Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;
Convenzione internazionale concernente il trasporto di merci per ferrovia (C.I.M), con relativi annessi, firmata a Berna il 25 ottobre 1952;
Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna il 25 ottobre 1952;
Protocollo addizionale alle Convenzioni internazionali del 25 ottobre 1952, concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (C.I.M.) e dei viaggiatori e bagagli (C.I.V.), firmato a Berna l'11 aprile 1953.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.