Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 20 dell'accordo.
Art. 3
#Comma 1
Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica "Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile", e' istituito apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.