Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 aprile 1991.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzeta Ufficiale.