Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, adottata a L'Aja il 16 dicembre 1970;
convenzione per la repressione degli atti illeciti rivolti contro la sicurezza dell'aviazione civile, adottata a Montreal il 23 settembre 1971.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni indicate nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, agli articoli 13 e 15 delle convenzioni stesse.