Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia con relativo Protocollo e scambio di Note, Conclusi a Parigi il 23 agosto 1951.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, Protocollo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.