Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Il Mediocredito centrale provvede alla gestione della somma di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per complessivi 90 miliardi di lire in base ad apposita convenzione da stipularsi fra detto Istituto ed il Ministero del tesoro.
Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario confluiscono di diritto sulla dotazione degli esercizi successivi.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 78 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 34 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede quanto a lire 78 miliardi per l'anno 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del protocollo di cooperazione con Malta (180 miliardi nel quinquennio 1986-90)" e, quanto a lire 34 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.