LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il

Numero 91 Anno 2019 GU 20.08.2019 Codice 19G00101

urn:nir:stato:legge:2019-07-24;91

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 24.826 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 26.126 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 14 e 25, pari ad euro 10.850 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.