1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati direti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione e dell'articolo 6 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa e' punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.
Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 e' punito con la reclusione da uno a tre anni.
Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona e' punito con l'ergastolo.
Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad ciascuno lesioni personali e' punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.
Quando per le modalita' dell'azione e per la tenuita' del danno o il fatto e' lieve entita', le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 4
#Comma 1
1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, e' punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3;
b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;
c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della liberta' personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;
d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;
e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non e' disposta l'estradizione verso uno Stato che sia parte della convenzione indicata nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'articolo 3 sono previsti come piu' grave reato da altre disposizioni di legge.
Art. 5
#Comma 1
1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per "installazione fissa" si intende qualunque isola ufficiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.
Art. 6
#Comma 1
1. L'autorita' giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previsti dall'articolo 7 paragrafo 5, della convenzione indicata nell'articolo 1.
Art. 7
#Comma 1
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna.
Art. 8
#Comma 1
1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'articolo 1 e, limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata in vigore per l'Italia, del protocollo pure indicato nell'articolo 1.
2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI