LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002. (10G0060)

Numero 46 Anno 2010 GU 31.03.2010 Codice 010G0060

urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 del trattato stesso.


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa di euro 29.260 a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.