Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e in materia di imposte sulla successione mortis causa, concluse a Roma il 22 aprile 1968, nonche' lo scambio di note che modifica la seconda di dette convenzioni, effettuato a Roma il 19 febbraio-21 marzo 1970.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni ed allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, all'articolo XI della convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulla successione mortis causa e alle disposizioni contemplate nella clausola finale dello scambio di note del 19 febbraio-21 marzo 1970.