1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche per evitare le doppie imposizioni sui redditi, firmata a Roma il 26 febbraio 1985.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 della convenzione stessa.
Art. 3
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.