LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a l

Numero 488 Anno 1988 GU 16.11.1988 Codice 088G0543

urn:nir:stato:legge:1988-10-27;488

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo alla convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del Programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), adottato a Ginevra il 28 settembre 1984.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 del protocollo stesso.


Art. 3

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Comma 1

1. Il Ministero dell'ambiente coordina, d'intesa con il Ministero della sanita', le attivita' condotte in ambito nazionale, concernenti l'applicazione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 27 aprile 1982, n. 289, e promuove, d'intesa con il Ministero della sanita' e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, studi e ricerche in materia.
2. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 nonche' delle attivita' necessarie per la misurazione dell'inquinamento atmosferico sul territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, provvede mediante convenzioni da stipularsi con enti pubblici o privati.


Art. 4

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Comma 1

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, in lire 160 milioni per l'anno 1990 e in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1991.
2. Al detto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, ad capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.