LEGGE

Legge 881/1977 - Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente

Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente

Numero 881 Anno 1977 GU 07.12.1977 Codice 077U0881

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966:
a) patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali;
b) patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
c) protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 27, 49 e 9 degli atti stessi.


Art. 3

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Comma 1

L'espressione "arestation ou detention illegales" contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.


Art. 4

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Comma 1

L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici "Si posterieurement a' cette infraction, la loi prevoit l'application d'une peine plus legere, le delinquant doit en beneficier" deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso. Conseguentemente, un individuo gia' condannato con sentenza passata in giudicato non potra' beneficiare di una legge che, posteriormente alla sentenza stessa, prevede l'applicazione di una pena piu' lieve.