Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.