LEGGE

Ratifica ed esecuzione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

Numero 484 Anno 1998 GU 14.01.1999 Codice 099G0026

urn:nir:stato:legge:1998-12-15;484

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

1. Il presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.


Art. 2

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Comma 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV del trattato stesso.


Art. 3

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Comma 1

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Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri e' designato quale Autorita' nazionale.
Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonche' degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. E' data facolta' al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti.


))


Art. 4

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Comma 1

L'Autorita' nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:
(a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorita' nazionali degli altri Stati parte e stipulare gli accordi di impianto;
(b) promuovere e coordinare le attivita' delle amministrazioni competenti;
(c) presentare annualmente al (( Ministro )) degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;
(d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.


((


L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresi', alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonche' di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d); alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato.


))


Art. 5

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Comma 1

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Le persone fisiche, gli enti e le societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorita' nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonche' ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.


))


Art. 5-bis

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Comma 1

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Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.


Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, e' punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro.


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Art. 6

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Comma 1

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1998, 6.700 milioni per l'anno 1999 e 6.500 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7

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Comma 1

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.