1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Food and Agriculture Organization of the United Nations (F.A.O.) per l'ampliamento della sede centrale dell'Organizzazione stessa, effettuato a Roma il 10 giugno 1986.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. E' autorizzata la complessiva spesa di lire 25 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per i lavori di ampliamento e di ristrutturazione della sede della F.A.O., comprese la progettazione e le necessarie indagini geognostiche. Le opere e i lavori di cui al comma 1 sono segreti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584.
Art. 4
#Comma 1
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ristrutturazione e ampliamento della sede F.A.O."
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
#Comma 1
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.