Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:
1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita', firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969;
2) Accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Yaounde' il 29 luglio 1969.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e', data agli accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente, all'articolo 5 del primo accordo ed all'articolo 2 del secondo accordo.
Art. 3
#Comma 1
Il Governo e' autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi.
Art. 4
#Comma 1
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 488 milioni.
Allo stanziamento di tale somma si provvedera' con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.