Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Ordine di esecuzione
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 9, 13 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 26.434 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 12 e 25 del medesimo Trattato, pari a euro 17.100 annui a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 44.895 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8 del medesimo Trattato, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.