LEGGE

Legge 107/1999 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione d

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione d

Numero 107 Anno 1999 GU 23.04.1999 Codice 099G0170

urn:nir:stato:legge:1999-03-26;107

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla medesima convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997.


Art. 2

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Comma 1

Per lo svolgimento della prima sessione della conferenza delle Parti alla convenzione delle Nazioni Unite per la lotta contro la desertificazione, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della indicata conferenza, quale contributo italiano alle spese previste a Roma dal Segretariato ONU della conferenza per il trasferimento del personale e dei documenti necessari per la conferenza, nonche' per assicurare i servizi previsti dalla delegazione italiana presso la conferenza.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.