Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali con annesso, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961, e l'atto addizionale recante modifiche alla predetta convenzione adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 31 della convenzione e all'articolo VI dell'atto addizionale.
Art. 3
#Comma 1
Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria e secondo i principi e criteri direttivi contenuti nella convenzione di Parigi del 2 dicembre 1961 e nell'articolo 4 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli atti internazionali di cui al precedente articolo 1.
Art. 4
#Comma 1
Il decreto di cui all'articolo precedente dovra' rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'applicabilita' alle invenzioni concernenti le nuove varieta' vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della convenzione;
b) la possibilita' per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varieta' vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varieta' brevettata, fatta eccezione per le novita' vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novita' vegetali stesse;
c) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilita' delle nuove varieta' vegetali la quale non dovra' estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varieta' stesse;
d) la non applicabilita' ai brevetti per ritrovati vegetali dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
e) la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facolta' al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la protezione ad altri generi e specie;
f) l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varieta' vegetale da brevettare, una particolare denominazione;
g) la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varieta' vegetale e per varieta' similari;
h) la determinazione delle procedure alle quali lo Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto;
i) la determinazione delle modalita' con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni in merito;
l) la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda;
m) la determinazione delle cause di nullita' e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali;
n) l'applicabilita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varieta' vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessita' dell'alimentazione umana o del bestiame, nonche' di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto;
o) la facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.
Art. 5
#Comma 1
Il decreto di cui al precedente articolo 3 dovra' altresi' stabilire:
a) le, aggiunte di apportare al n. 136 della tabella, allegato A, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni, al fine di introdurre una tassa di esame di L. 100.000 per le domande di brevetto per varieta' vegetali, nonche' una tassa di domanda di L. 60.000 e una tassa di concessione di L. 200.000 per le licenze obbligatorie speciali;
b) le spese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative concernenti la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali si dovra' provvedere con le entrate derivanti dalle tasse previste alla lettera a) del presente articolo.