LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone con

Numero 45 Anno 2022 GU 09.05.2022 Codice 22G00051

urn:nir:stato:legge:2022-04-20;45

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 30 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.


Art. 3

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 101.119 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2021, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 18.836 a decorrere dall'anno 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari ad euro 4.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

Clausola finanziaria

Comma 2

Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.