LEGGE

Legge 1322/1954 - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprieta' industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprieta' industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre

Numero 1322 Anno 1954 GU 04.02.1955 Codice 054U1322

urn:nir:stato:legge:1954-12-15;1322

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali:
a) Convenzione d'Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934;
b) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891 concernente la registrazione internazionale dei inarchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.