Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Federazione russa sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 novembre 1996.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entra in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.