Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 del protocollo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato complessivamente in lire 100 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.