Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, Atto finale e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'applicazione della Convenzione 11 ottobre 1947 di cui all'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia' stanziati al capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI