Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra gia' esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.