LEGGE

Legge 169/2021 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017. (21G00181)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017. (21G00181)

Numero 169 Anno 2021 GU 25.11.2021 Codice 21G00181

urn:nir:stato:legge:2021-10-28;169

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Autorizzazione alla ratifica

Comma 2

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017.


Art. 2

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Comma 1

Ordine di esecuzione

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della Convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Convention

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Comma 1


Council of Europe Convention
on Cinematographic Co-Production
(revised)

Convention du Conseil de l'Europe
sur la coproduction cinematographique
(revisee)


Provisional Edition / Edition provisoire

Parte di provvedimento in formato grafico


Convenzione-art. 1

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Comma 1


Traduzione non ufficiale

Parte di provvedimento in formato grafico

Serie dei Trattati Europei - n° 220

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla coproduzione cinematografica (rivista)
Rotterdam, 30.1.2017

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati contraenti della Convenzione culturale europea (STE n. 18), firmatari della presente Convenzione,
considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;
considerando che la liberta' di creazione e la liberta' di espressione costituiscono elementi fondamentali di questi principi; considerando che la promozione della diversita' culturale dei differenti Paesi europei e' uno degli scopi della Convenzione culturale europea;
vista la convenzione UNESCO sulla Protezione e la promozione delle diversita' delle espressioni culturali (Parigi, 20 ottobre 2005), che riconosce la diversita' culturale come una caratteristica distintiva dell'umanita' e si impegna a rafforzare la creazione, la produzione, la diffusione, la distribuzione e la fruizione delle espressioni culturali;
considerando che la coproduzione cinematografica, strumento di creazione e di espressione della diversita' culturale su scala globale, deve essere rafforzata;
consapevoli del fatto che la cinematografia e' un importante mezzo di espressione culturale ed artistica, con un ruolo essenziale nel sostenere la liberta' di espressione, la diversita' e la creativita' nonche' la cittadinanza democratica;
determinati per lo sviluppo di questi principi e ricordando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul cinema e sui mezzi audiovisivi, e in particolare la Raccomandazione n. R (86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa, nonche' la Raccomandazione CM/n. R (2009) 7 sulle politiche cinematografiche nazionali e la diversita' delle espressioni culturali;
riconoscendo che la Risoluzione n. R (88) 15 che istituisce il Fondo europeo di sostegno alla coproduzione e alla diffusione di opere cinematografiche e audiovisive "Eurimages", e' stata modificata per consentire l'adesione degli Stati non membri;
decisi a raggiungere questi obiettivi grazie ad uno sforzo comune per promuovere la cooperazione e definire regole che si adeguino all'insieme delle coproduzioni cinematografiche;
considerando che l'adozione di regole comuni tende a diminuire le restrizioni ed a favorire la cooperazione nell'ambito delle coproduzioni cinematografiche;
considerando l'evoluzione tecnologica, economica e finanziaria dell'industria cinematografica dalla data di apertura alla firma della Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica (STE n. 147) nel 1992;
ritenendo che questo sviluppo imponga una revisione della Convenzione del 1992 al fine di garantire la pertinenza e l'efficacia di tale quadro normativo per la coproduzione delle opere cinematografiche;
riconoscendo che la presente convenzione e' destinata a sostituire la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 - Scopo della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica internazionale, conformemente alle disposizioni seguenti.


Convenzione-art. 2

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Art. 2

Comma 1


Articolo 2 - Campo d'applicazione

1 La presente Convenzione disciplina le relazioni tra le Parti nell'ambito delle coproduzioni multilaterali che hanno origine sul territorio delle Parti contraenti.
2 La presente Convenzione si applica:
a alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti diverse della Convenzione; e
b alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori che risiedono in tre Parti differenti della Convenzione, nonche' uno o piu' coproduttori che non risiedono in queste ultime. La partecipazione complessiva dei coproduttori che non risiedono negli Stati contraenti della Convenzione non puo' tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione.
In ogni caso, la presente Convenzione si applica soltanto a condizione che l'opera risponda alla definizione di opera cinematografica coprodotta ufficialmente come specificato all'articolo 3, sotto-paragrafo c, riportato qui di seguito.
3 Le disposizioni degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della presente Convenzione restano applicabili alle coproduzioni bilaterali.
Nel caso delle coproduzioni multilaterali, le disposizioni contenute nella presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni concernenti le coproduzioni bilaterali restano in vigore, se esse non contrastano con le disposizioni della presente Convenzione.
4 In assenza di un accordo che disciplini le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti contraenti della presente Convenzione, essa si applica anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una delle Parti in questione ha espresso una riserva, alle condizioni previste dall'articolo 22.


Convenzione-art. 3

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Art. 3

Comma 1


Articolo 3 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:
a il termine "opera cinematografica" designa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di fiction, di animazione ed i documentari, conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistente in ciascuna Parte interessata, destinati ad essere diffusi nelle sale cinematografiche;
b il termine "coproduttori" designa le societa' di produzione cinematografica o i produttori che risiedono nelle Parti contraenti della presente Convenzione e sono legati da un contratto di coproduzione;
c il termine "opera cinematografica coprodotta ufficialmente" (di seguito indicata come "il film") designa le opere cinematografiche che rispondono alle condizioni definite nell'allegato II, parte integrante della presente Convenzione;
d il termine "coproduzione multilaterale" designa un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori, come definiti all'articolo 2 paragrafo 2, precedentemente riportato.


Convenzione-art. 4

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Art. 4

Comma 1


Articolo 4 - Assimilazione ai film nazionali

1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione multilaterale e contemplate dalla presente Convenzione fruiscono a pieno diritto dei vantaggi accordati ai film nazionali in virtu' delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in ciascuna Parte della presente Convenzione partecipante alla coproduzione in questione.
2 I vantaggi sono accordati a ciascun coproduttore dalla Parte in cui esso risiede, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di questa Parte e in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione.


Convenzione-art. 5

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Art. 5

Comma 1


Articolo 5 - Modalita' d'ammissione al regime di coproduzione

1 Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve essere approvata dalle autorita' competenti delle Parti in cui risiedono i coproduttori, dopo la consultazione tra dette autorita' e conformemente alle modalita' fissate nell'allegato I, che e' parte integrante della presente Convenzione.
2 Le richieste di ammissione al regime di coproduzione sono stabilite, in vista della loro approvazione da parte delle autorita' competenti, secondo le disposizioni della procedura di presentazione delle domande fissate nell'allegato I. Questa approvazione e' irrevocabile, salvo in caso di mancato rispetto degli impegni iniziali in materia artistica, economica o tecnica.
3 I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che incitano alla discriminazione, all'odio o alla violenza, oppure quelli che offendono apertamente la dignita' umana, non possono essere ammessi al regime di coproduzione.
4 I benefici previsti dalla coproduzione sono accordati ai coproduttori reputati di possedere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonche' qualifiche professionali sufficienti. 5 Ogni Stato contraente indica quali sono le autorita' competenti menzionate al paragrafo 2 mediante una dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tale dichiarazione puo' essere modificata in qualsiasi momento successivo.


Convenzione-art. 6

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Art. 6

Comma 1


Articolo 6 - Proporzioni dei rispettivi apporti dei coproduttori

1 Nel caso di una coproduzione multilaterale, la partecipazione minoritaria non puo' essere inferiore al 5% e la partecipazione maggioritaria non puo' superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata puo' applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.
2 Qualora la presente Convenzione fungesse da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste dall'articolo 2 paragrafo 4, la partecipazione minoritaria non potra' essere inferiore al 10%, mentre la partecipazione maggioritaria non dovra' superare il 90% del costo totale della produzione dell'opera cinematografica. Qualora la partecipazione minoritaria fosse inferiore al 20% o qualora la coproduzione sia soltanto finanziaria, la Parte interessata puo' applicare disposizioni tendenti a ridurre o a impedire l'accesso ai meccanismi nazionali di sostegno alla produzione.


Convenzione-art. 7

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Art. 7

Comma 1


Articolo 7 - Diritti dei coproduttori sull'opera cinematografica

1 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la proprieta' congiunta dei diritti sulle proprieta' tangibili e intangibili del film. Il contratto includera' una disposizione volta a garantire che il master del film (la prima versione completata) sia depositato in un luogo scelto di comune accordo dai coproduttori e che sia loro accessibile.
2 Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore il diritto di accedere al materiale e al master del film per usarlo come supporto che consenta la riproduzione.


Convenzione-art. 8

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Art. 8

Comma 1


Articolo 8 - Partecipazione tecnica e artistica

1 L'apporto di ciascun coproduttore deve comportare categoricamente una partecipazione tecnica e artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti, l'apporto dei coproduttori consistente in personale creativo, tecnico e artistico, nonche' in interpreti e in industrie tecniche, deve essere proporzionale al loro investimento.
2 Con riserva degli obblighi internazionali che legano le Parti contraenti e delle esigenze della sceneggiatura, il personale che compone la squadra addetta alle riprese del film deve provenire dagli Stati contraenti della coproduzione; in linea di massima la postproduzione si effettuera' in uno di questi Stati.


Convenzione-art. 9

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Art. 9

Comma 1


Articolo 9 - Coproduzioni finanziarie

1 In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 e in conformita' alle disposizioni specifiche e ai limiti fissati nelle disposizioni in vigore nelle Parti, possono essere ammesse al beneficio della presente Convenzione le coproduzioni che rispondono alle condizioni seguenti:
a includono una o piu' partecipazioni minoritarie che potrebbero essere limitate all'ambito finanziario, conformemente al contratto di coproduzione, a condizione che ciascuna Parte nazionale abbia una quota non inferiore al 10% e non superiore al 25% dei costi di produzione;
b includono un coproduttore maggioritario che apporti una partecipazione tecnica e artistica effettiva e che soddisfi le condizioni richieste per far si' che l'opera cinematografica venga riconosciuta quale lavoro nazionale nel suo Paese;
c aiutano a promuovere la diversita' culturale e il dialogo interculturale; e
d sono oggetto di contratti di coproduzione che implicano disposizioni relative alla ripartizione delle entrate.
2 Il regime di coproduzione sara' accordato alle coproduzioni finanziarie solo dopo l'autorizzazione, concessa caso per caso dalle autorita' competenti, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 10 riportato qui di seguito.


Convenzione-art. 10

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Art. 10

Comma 1


Articolo 10 - Equilibrio generale degli scambi

1 Negli scambi cinematografici tra le Parti contraenti deve essere mantenuto un equilibrio generale per quanto riguarda sia l'ammontare complessivo degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche realizzate in coproduzione.
2 Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole di tempo, un deficit nei suoi rapporti di coproduzione con una o piu' Parti, puo' subordinare, il suo consenso a una futura coproduzione al ripristino dell'equilibrio nelle sue relazioni cinematografiche con tale o tali Parti.


Convenzione-art. 11

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Art. 11

Comma 1


Articolo 11 - Entrata e soggiorno

Nel quadro della legislazione e della regolamentazione nonche' degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte facilita l'entrata e il soggiorno, nonche' la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio al personale tecnico e artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Inoltre, ciascuna Parte consente l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione e alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nel quadro della presente Convenzione.


Convenzione-art. 12

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Art. 12

Comma 1


Articolo 12 - Indicazione dei Paesi coproduttori

1 Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono essere presentate con l'indicazione dei Paesi coproduttori.
2 Questa indicazione deve figurare chiaramente nei titoli di testa e di coda, nella pubblicita' commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche e al momento della loro presentazione.


Convenzione-art. 13

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Art. 13

Comma 1


Articolo 13 - Esportazione

Se un'opera cinematografica realizzata in coproduzione e' esportata in un Paese dove le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate e una delle Parti contraenti non dispone della libera entrata delle sue opere cinematografiche nel Paese importatore:
a l'opera cinematografica e' aggiunta in linea di massima al contingente del Paese la cui partecipazione e' maggioritaria;
b nel caso in cui un'opera cinematografica comporti una partecipazione uguale dei differenti Paesi, l'opera cinematografica e' attribuita al contingente del Paese che ha le migliori possibilita' di esportazione nel Paese d'importazione;
c se l'attribuzione non puo' essere effettuata secondo le disposizioni fissate nei sotto-paragrafi a e b di cui sopra, l'opera cinematografica e' attribuita al contingente della Parte che fornisce il regista.


Convenzione-art. 14

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Art. 14

Comma 1


Articolo 14 - Lingue

Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorita' competente di una Parte puo' esigere dal coproduttore che risiede in quest'ultima una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di questa Parte.


Convenzione-art. 15

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Art. 15

Comma 1


Articolo 15 - Festival

A meno che i coproduttori decidano altrimenti, le opere cinematografiche coprodotte sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui risiede il coproduttore maggioritario oppure, nel caso delle partecipazioni finanziarie paritetiche, dalla Parte contraente che fornisce il regista.


Convenzione-art. 16

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Art. 16

Comma 1


Articolo 16 - Effetti della convenzione

1 La presente convenzione sostituisce, per quanto riguarda gli Stati contraenti, la Convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, aperta alla firma in data 2 ottobre 1992.
2 Nelle relazioni tra una Parte contraente della presente convenzione e una Parte contraente della convenzione del 1992 che non abbia ratificato la presente Convenzione, resta applicabile la Convenzione del 1992.


Convenzione-art. 17

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Art. 17

Comma 1


Articolo 17 - Applicazione della convenzione ed emendamenti agli allegati I e II

1 L'applicazione della presente convenzione e' affidata al Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la co-produzione e distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages".
2 Ogni Parte contraente della presente convenzione che non sia membro di "Eurimages" puo' essere rappresentata e dispone di un voto nel Consiglio di Gestione di "Eurimages" quando il Consiglio svolge i compiti ad esso assegnati dalla presente convenzione.
3 Al fine di promuovere l'efficace applicazione della convenzione, il Consiglio di Gestione di "Eurimages" puo':
a formulare proposte al fine di facilitare lo scambio tra le parti di esperienze e di buone prassi;
b formulare il proprio parere in merito a qualsiasi questione riguardante l'applicazione e l'attuazione della presente convenzione e formulare raccomandazioni specifiche per le Parti in tal senso.
4 Nel contesto del continuo aggiornamento delle disposizioni degli allegati I e II della presente convenzione, al fine di garantire la loro costante rilevanza nel quadro delle prassi comuni nell'industria cinematografica, proposte di modifica possono essere presentate da qualsiasi Parte contraente, da parte del Comitato dei Ministri o del Consiglio di Gestione del Fondo europeo di sostegno per la coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive creative "Eurimages". Queste proposte di modifica devono essere comunicate alle Parti dal Segretario generale del Consiglio d'Europa.
5 Dopo aver consultato le Parti interessate, il Comitato dei Ministri puo' adottare una modifica proposta in conformita' al paragrafo 4 e con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa. La modifica entra in vigore quando e' trascorso il periodo di un anno dalla data dalla quale e' stata trasmessa la comunicazione alle Parti. Durante questo periodo, ogni Parte contraente puo' notificare al Segretario generale qualsiasi obiezione all'entrata in vigore della modifica per quanto la riguarda.
6 Se un terzo delle Parti contraenti notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa un'obiezione all'entrata in vigore della modifica, la modifica non entrera' in vigore.
7 Se meno di un terzo delle parti notifica un'obiezione, la modifica entra in vigore per le Parti che non hanno notificato un'obiezione.
8 Una volta che una modifica e' entrata in vigore in conformita' con i paragrafi 5 e 7 del presente articolo e una Parte contraente abbia notificato un'obiezione a esso, la modifica entra in vigore nei confronti della Parte interessata il primo giorno del mese successivo alla data nella quale la Parte contraente ha notificato al Segretario generale del Consiglio d'Europa la propria accettazione della modifica. Una Parte che ha formulato una obiezione puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
9 Se il Comitato dei Ministri adotta una modifica, uno Stato o l'Unione europea non puo' esprimere il suo consenso a essere vincolato dalla convenzione senza accettare allo stesso tempo la modifica.


Convenzione-art. 18

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Art. 18

Comma 1


Articolo 18 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione

1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati, Parti contraenti della Convenzione culturale europea che possono acconsentire ad essere vincolati mediante:
a la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
b la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2 Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.


Convenzione-art. 19

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Art. 19

Comma 1


Articolo 19 - Entrata in vigore

1 La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, tra cui almeno due Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad esserne vincolati, conformemente alle disposizioni fissate all'articolo 18.
2 Per ogni Stato firmatario che esprimera' ulteriormente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.


Convenzione-art. 20

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Art. 20

Comma 1


Articolo 20 - Adesione degli Stati non membri

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', previa consultazione delle Parti contraenti, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa, nonche' l'Unione europea, ad aderire alla presente Convenzione, mediante una decisione presa dalla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad un seggio nel Comitato dei Ministri.
2 Per ciascuno Stato aderente o per l'Unione europea, in caso di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.


Convenzione-art. 21

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Art. 21

Comma 1


Articolo 21 - Clausola territoriale

1 Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il territorio o i territori a cui applicare la presente Convenzione.
2 Ogni Parte puo', in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore per questo territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due precedenti paragrafi puo' essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.


Convenzione-art. 22

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Art. 22

Comma 1


Articolo 22 - Riserve

1 Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che l'articolo 2 paragrafo 4 non sia applicato nelle sue relazioni bilaterali di coproduzione con una o piu' Parti. Inoltre, ogni Stato puo' riservarsi il diritto di fissare una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'articolo 9 paragrafo 1.a. Non e' ammessa altra riserva.
2 Ciascuna Parte che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente puo' ritirarla completamente o in parte, indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.


Convenzione-art. 23

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Art. 23

Comma 1


Articolo 23 - Denuncia

1 Ciascuna Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
2 La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.


Convenzione-art. 24

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Art. 24

Comma 1


Articolo 24 - Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa nonche' all'Unione europea e a ciascuno Stato che ha aderito alla presente Convenzione o che e' stato invitato a farlo:
a ogni firma;
b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 19, 20 e 21;
d ogni riserva e ritiro della riserva eseguiti conformemente all'articolo 22;
e ogni dichiarazione eseguita conformemente all'articolo 5 paragrafo 5;
f ogni denuncia notificata conformemente all'articolo 23;
g ogni altro atto, notifica o comunicazione in relazione alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Rotterdam, il 30 gennaio 2017, in francese e inglese, le due versioni facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati menzionati nell'articolo 18 paragrafo 1 nonche' ad ogni Stato e alla Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.


Convenzione-Allegato I

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Comma 1


Allegato I - Procedura di presentazione delle domande

Per beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione, i coproduttori che risiedono nelle Parti contraenti devono, a tempo debito prima dell'inizio delle riprese o dell'animazione principale, presentare una domanda d'ammissione al regime della coproduzione allegando i documenti menzionati qui di seguito. I seguenti documenti devono pervenire alle autorita' competenti in numero sufficiente per potere essere trasmessi alle autorita' delle altre Parti contraenti al piu' tardi un mese prima dell'inizio delle riprese:
- una dichiarazione dello stato dei diritti d'autore;
- una sinossi del film;
- una lista provvisoria degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati;
- un preventivo e un piano di finanziamento provvisorio;
- uno piano di lavorazione provvisorio;
- il contratto di coproduzione o un accordo breve ("deal memo") stipulato tra i coproduttori. Questo documento deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.
Lo stato di coproduzione finale e' concesso al completamento del film e dopo l'esame dei seguenti documenti di produzione definitivi da parte delle autorita' nazionali:
- una catena dei diritti completa;
- una sceneggiatura definitiva;
- una lista definitiva degli elementi tecnici e artistici dei Paesi interessati;
- un rapporto definitivo sui costi;
- un piano di finanziamento definitivo;
- il contratto di coproduzione stipulato tra i coproduttori.
Questo contratto deve includere clausole che stabiliscano la ripartizione tra i coproduttori dei proventi o dei mercati.
Le autorita' nazionali possono richiedere qualsiasi altro documento necessario per la valutazione della domanda in conformita' con la legislazione nazionale.
La domanda e la documentazione richiesta devono essere presentate possibilmente nella lingua delle autorita' competenti alle quali devono essere sottoposte.
Le autorita' nazionali competenti provvedono a trasmettersi reciprocamente le documentazioni che avranno ricevuto. Quelle della Parte con una partecipazione finanziaria minoritaria non daranno il loro consenso che dopo avere conosciuto l'opinione di quelle della Parte la cui partecipazione e' maggioritaria.


Convenzione-Allegato II

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Comma 1


Allegato II - Definizione di un'opera cinematografica qualificata
1 Un'opera cinematografica di finzione si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se, in relazione agli elementi originati dagli Stati aderenti alla Convenzione, essa ottiene almeno 16 punti su un possibile totale di 21, in base ai criteri riportati nell'elenco seguente.
2 Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorita' competenti possono, dopo una reciproca consultazione, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di
punti inferiore a quello normalmente richiesto di 16 punti.





Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione




Punti di valutazione






Regista




4






Sceneggiatore




3






Compositore




1






Primo ruolo




3






Secondo ruolo




2






Terzo ruolo




1






Capo reparto - fotografia




1






Capo reparto - suono




1






Capo reparto - montaggio




1






Capo reparto - scene o costumi




1






Studio o luogo delle riprese




1






Luogo di elaborazione degli effetti visivi (VFX) o delle immagini generate al computer(CGI)




1






Luogo della postproduzione




1









----









21






N.B. I primi, secondi e terzi ruoli sono determinati in base alle giornate di ripresa.








3 Un'opera cinematografica di animazione si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se ottiene almeno 15 punti su un possibile totale di 23 in base ai
criteri riportati nell'elenco seguente.
4 Tenuto conto delle caratteristiche della coproduzione, le autorita' competenti possono, dopo una reciproca consultazione, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di
punti inferiore a quello normalmente richiesto di 15 punti.





Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione




Punti di valutazione






Ideazione




1






Sceneggiatura




2






Ideazione dei personaggi




2






Composizione musicale




1






Regia




2






Storyboard




2






Scenografo




1






Sfondi computerizzati




1






Composizione scenografica ("layout") (2D) o composizione scenografica e previsualizzazione ("camera blocks") (3D)




2






75% delle spese per l'animazione sostenute negli Stati contraenti della Convenzione




3






75% delle operazioni di pulizia, di intercalazione e di colorazione eseguite negli Stati contraenti della convenzione (2D) oppure 75% delle operazioni di colorazione, di illuminazione, di articolazione ("rigging"), di modellazione e di texturing eseguite negli Stati contraenti della convenzione (3D)




3






Compositing o riprese




1






Montaggio




1






Sonoro




1









----









23













5 Un'opera cinematografica sotto forma di documentario si qualifica come coproduzione ufficiale ai sensi dell'articolo 3, sotto-paragrafo c, se ottiene almeno il 50% del totale dei punti possibili in base ai
criteri riportati nell'elenco seguente.
6 Tenuto conto delle esigenze della coproduzione, le autorita' competenti possono, dopo essersi messe d'accordo tra loro, ammettere al regime della coproduzione un'opera con un numero di punti
inferiore del 50% al totale normalmente richiesto.





Elementi provenienti dagli Stati contraenti della Convenzione




Punti di valutazione






Regista




4






Sceneggiatore




1






Operatore di ripresa




2






Montatore




2






Ricercatore




1






Compositore




1






Sonoro




1






Luogo delle riprese




1






Luogo della postproduzione




2






Sede di elaborazione degli effetti visivi (VFX) o delle immagini generate al computer (CGI)




1









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16