Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e regolamento giudiziario fra l'Italia ed il Brasile, conclusa a Rio de Janeiro il 24 novembre 1954.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore conformemente al disposto dell'art. 23 della Convenzione stessa.