Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XI della convenzione stessa.