LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.

Numero 190 Anno 1997 GU 02.07.1997 Codice 097G0215

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;190

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sicurezza dell'Unione europea occidentale (UEO), fatto a Bruxelles il 28 marzo 1995.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.