Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre-14 ottobre 1994.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti finali di cui all'articolo 1, in conformita' a quanto disposto dalla parte II degli atti stessi.
Eventuali atti finali di modifica alla convenzione base o agli emendamenti adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali non incidano sulla normativa vigente e non comportino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, verranno recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 3
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.