Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 115 milioni per l'anno 1994 e in lire 70 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede quanto a lire 60 milioni a decorrere dall'anno 1994 a carico del capitolo 3150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 55 milioni per l'anno 1994 e a lire 10 milioni a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.