Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare, firmato a Ginevra il 10 maggio 1973.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XV dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
E' autorizzata la spesa occorrente per la partecipazione italiana all'accordo di cui all'articolo 1, in essa compresa quella derivante dalla partecipazione italiana alla Conferenza europea di biologia molecolare.
Art. 4
#Comma 1
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1975, valutato in complessive L. 1.128.500.000 si provvede quanto a lire 272 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974, quanto a lire 230 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo 5381 del predetto stato di previsione per lo stesso anno finanziario e quanto a L. 626.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa di detto Ministero per l'anno finanziario 1975.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.