LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

Numero 41 Anno 2006 GU 16.02.2006 Codice 006G0049

urn:nir:stato:legge:2006-02-02;41

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Autorizzazione alla ratifica).

Comma 2

II Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.


Art. 2

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Comma 1

(Ordine di esecuzione).

Comma 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

(Copertura finanziaria).

Comma 2

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 30.400 per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

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Comma 1

(Entrata in vigore).

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.