Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere aggiuntivo all'accordo italo-tedesco del 27 gennaio 1976, relativo alle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca, con dichiarazione congiunta, effettuato a Bonn il 22 ottobre 1993.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.
Art. 3
#Comma 1
1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.