Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa allo status degli apolidi, adottata a New York il 28 settembre 1954.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 39 della Convenzione stessa.