LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983.

Numero 125 Anno 1985 GU 13.04.1985 Codice 085U0125

urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:33:44

Art. 1

#

Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sui legni tropicali, adottato a Ginevra il 18 novembre 1983.


Art. 2

#

Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 37 dell'accordo stesso.


Art. 3

#

Comma 1

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000 per il triennio 1985-87, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4

#

Comma 1

La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.