Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1 settembre 1960.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI dell'Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione dello spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-62 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.