LEGGE

Legge 1889/1962 - Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo internazionale sullo stagno adottato a Londra il 1 settembre 1960.

Ratifica ed esecuzione del secondo Accordo internazionale sullo stagno adottato a Londra il 1 settembre 1960.

Numero 1889 Anno 1962 GU 07.02.1963 Codice 062U1889

urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1889

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il secondo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a Londra il 1 settembre 1960.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI dell'Accordo stesso.


Art. 3

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Comma 1

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione dello spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-62 e con quello dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.