LEGGE

Legge 1131/1954 - Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952: Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia; Convenzione internazionale per facilitare il

Numero 1131 Anno 1954 GU 11.12.1954 Codice 054U1131

urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1131

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra il 10 gennaio 1952:
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere delle merci trasportate per ferrovia;
Convenzione internazionale per facilitare il transito alle frontiere dei viaggiatori e dei bagagli trasportati per ferrovia.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni suddette a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.