LEGGE

Legge 741/1977 - Ratifica del protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano e adesione al protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, adottati a Washington il 2 aprile 1974, e l

Ratifica del protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano e adesione al protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, adottati a Washington il 2 aprile 1974, e l

Numero 741 Anno 1977 GU 13.10.1977 Codice 077U0741

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;741

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti atti internazionali adottati a Washington il 2 aprile 1974;
a) protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971;
b) protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.


Art. 2

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 di ciascun protocollo.


Art. 3

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Comma 1

In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Le relative spese valutate in lire 14.200 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.