Il Presidente della Repubblica e' autorizzato, rispettivamente, a ratificare e ad aderire ai seguenti atti internazionali adottati a Washington il 2 aprile 1974;
a) protocollo di proroga della convenzione sul commercio del grano del 29 marzo 1971;
b) protocollo di proroga della convenzione per l'aiuto alimentare del 29 marzo 1971.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 9 di ciascun protocollo.
Art. 3
#Comma 1
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Le relative spese valutate in lire 14.200 milioni, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.