Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, firmato a Roma il 7 dicembre 1978.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 4 dell'accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere di lire 3.200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.