Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 20 aprile 1963.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 36 dello Accordo stesso.
Art. 3
#Comma 1
All'onere derivante dall'Accordo predetto si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1963-1964, con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio stesso e per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, mediante riduzione del Fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo suindicato, per il finanziamento di oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.