LEGGE

Legge 948/1984 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.

Numero 948 Anno 1984 GU 22.01.1985 Codice 084U0948

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettivita' o autorita' territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980.


Art. 2

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Comma 1

Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.


Art. 3

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Comma 1

La conclusione degli accordi e delle intese tra gli enti elencati al successivo articolo 4 e' subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ed intese, secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione.
In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.


Art. 4

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Comma 1

Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere.
La profondita' della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, e' di 25 chilometri dalla frontiera.
Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia e' calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.


Art. 5

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Comma 1

Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che puo' all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.


Art. 6

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Comma 1

Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli
accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.