Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 della convenzione medesima.
Art. 3
#Comma 1
I libretti di stato civile previsti dalla convenzione di cui all'articolo 1 hanno la stessa validita' temporale riconosciuta ai certificati anagrafici dall'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Art. 4
#Comma 1
La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.